La Riforma del codice Civile del Condominio. Il 18 giugno 2013 è
entrato in vigore il Nuovo Codice Civile condominiale. Per conoscere
le principali novità clicca
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Finanziaria 2017: è stato
confermato lo sgravio fiscale del 50% dell'IRPEF per la ristrutturazione
degli immobili. E' stata prorogata l'agevolazione IVA al 10% sulle
ristrutturazioni. Non è più obbligatorio indicare in fattura il costo
della manodopera e dei materiali (solo per fatture con bonifico legge
449/97). Per i pagamenti con bonifici ai sensi della legge 449/97 il
condominio non deve operare alcuna ritenuta d'acconto in quanto la opera
l'istituto di credito del fornitore.
Ritenute d'acconto su prestazioni
d'opera: il condominio ha l'obbligo di effettuare la ritenuta
d'acconto del 4% sulla base imponibile per le spese condominiali
derivanti da contratti di appalto o servizi e prestazioni d'opera
fatturati. Sono escluse le grandi utenze (luce, acqua, gas, telefono,
ecc), i premi assicurativi, le fatture pagate con bonifico ai sensi
della legge 449/1997 e i compensi ai contribuenti minimi (nuovi
minimi).
Certificazione Unica CU e Mod. 770/2017:
La CU e il mod 770 devono essere obbligatoriamente inviate per via
telematica. L'amministratore può avvalersi di un intermediario abilitato
o richiedere l'attivazione del servizio all'Agenzia delle Entrate di
competenza. La scadenza per la CU è fissata al 28 febbraio 2017 e per il
770 al 31 ottobre 2017.
Decreto semplificazione: A decorrere dal
14.5.2011 entra in vigore il DL13.5.2011, n. 70, c.d. “Decreto
Sviluppo” che,ai fini della fruizione della detrazione IRPEF del 50%
sulle spese per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio
edilizio, prevede l’abrogazione dell’obbligo:
– di invio della comunicazione di inizio lavori;
– dell’indicazione in fattura del costo della manodopera.
Per effetto della modifica dell’art. 1, comma 1,
lett. a), DM n. 41/98 è soppresso l’obbligo di inviare la comunicazione
di inizio lavori al Centro operativo di Pescara.
Tale obbligo è comunque sostituito dall’indicazione nel mod. UNICO:
– dei dati catastali identificativi dell’immobile;
– degli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo, se
i lavori sono effettuati dal detentore;
- degli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
- dalla conservazione ed esibizione, a richiesta dell’Ufficio, dei
documenti individuati da un apposito Provvedimento.
Indicazione in fattura del costo della manodopera: il Decreto in
esame, abrogando l’art. 1, comma 19, Legge n. 244/2007 ha inoltre
eliminato l’obbligo di indicare, in relazione ai lavori agevolabili al
36%, il costo della manodopera in fattura, precedentemente previsto a
pena di decadenza dall’agevolazione.
Rimane invariata l'abrogazione della ritenuta
d'acconto per il condominio, ritenuta che viene effettuata dalla Banca o
dalle Poste Italiane sull'importo bonificato.